IL CASO: POSTARE FOTO SE UNO DEI GENITORI E' CONTRARIO
Un giudice dà la linea: "L'immagine è un dato personale e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata".
Lecito o no postare le foto dei minori su Facebook? Un dibattito che va avanti da anni e la cui risposta sembra troppo spesso risiedere nel buonsenso dei genitori.
In mancanza di una normativa, però, di tanto in tanto i giudici cercano di mettere qualche punto fermo sul tema attraverso le proprie sentenza. Come quella del tribunale di Mantova, secondo cui per poter pubblicare le foto del proprio figlio minorenne sui social network è indispensabile che entrambi i genitori siano d'accordo. Pena la possibilità che uno dei due ottenga la rimozione delle immagini.
La sentenza è stata depositata lo scorso 19 settembre ed è stata pubblicata da ilcaso.it.
"L'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online", scrive il giudice.
A cui si aggiunge "l'ulteriore pericolo" costituito "dalla condotta di soggetti che taggano le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia".
A rivolgersi ai giudici in questo caso è stato il papà di due bambini - una femminuccia di 3 anni e un maschietto di un anno - che chiedeva al giudice di rivedere le "condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre" e in particolare l'affido condiviso dopo la separazione e la decisione del tribunale di stabilire la residenza dei piccoli con la madre (dedita alla pratica spirituale del Reiki).
Il giudice ha però ritenuto non vi fossero i presupposti per rivedere tali accordi, "non risultando adeguatamente provati" né il "diretto coinvolgimento dei minori" nel Reiki, né "una grave inadeguatezza educativa" della donna. Ma ha rilevato che, nonostante nell'accordo fosse stato stabilito l'obbligo di non postare le foto dei bimbi sui social e la donna si fosse impegnata a rimuovere quelle già diffuse, in realtà numerose immagini erano state pubblicate ancora successivamente. "Comportamento questo che integra violazione della tutela dell'immagine, della tutela della riservatezza dei dati personali, nonché della Convenzione di New York nel punto in cui stabilisce che nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione e che il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti".
Il giudice cita anche la normativa di tutela dei minori contenuta nel regolamento Ue del 27 aprile 2016 che entrerà in vigore il 25 maggio 2018, secondo cui "la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale" e "la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata".
Dunque, "considerato che il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network" l'ordine di inibitoria e di rimozione "va impartito immediatamente", ha stabilito il giudice decidendo in via provvisoria, e "ritenuta la necessità" di acquisire "dettagliate informazioni sulla capacità genitoriale delle parti", ha anche disposto che il Servizio Tutela Minori riferisca "ogni informazione utile in ordine alla capacità genitoriale dei predetti genitori".
Tratto da: Il Giorno