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ADOZIONE

L'ADOZIONE: CHE COS'E?


La Adozione è un istituto giuridico, nato per tutelare i minori in stato di abbandono e finalizzato a garantire al bambino, che si trova nella privazione di assistenza morale e materiale, il diritto di vivere serenamente in una nuova famiglia che possa accoglierlo garantendogli un adeguato sviluppo.

Il nostro ordinamento riconosce, protegge e garantisce il diritto del minore e non le logiche delle esigenze degli adulti. Da questo presupposto derivano i controlli e i criteri previsti durante il procedimento adottivo.

L'adozione rappresenta certamente l'intervento più importante di protezione minorile, connotato da caratteristiche di complessità tanto nei presupposti quanto nelle conseguenze.

Esso rappresenta la rottura del rapporto genitori-figlio e può essere quindi disposto solo in presenza di una accertata e irreversibile situazione di abbandono da parte dei genitori e parenti tenuti invece a provvedervi.

Lo stato di adottabilità di un bambino viene accertato dal Tribunale per i Minorenni. La figura di riferimento nonché esercente la responsabilità genitoriale relativa al bambino è il Tutore, nominato con apposito decreto dall' autorità giudiziaria.

La disciplina vigente in tema di adozione è contenuta nella legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Diritto del minore ad una famiglia" a partire dall'articolo 6 e nelle successive modifiche presenti nella legge n. 149 del 28 marzo 2001.



CHI PUO' ADOTTARE?


La legislazione stabilisce questi requisiti:


• I coniugi devono essere uniti da matrimonio da almeno 3 anni o raggiungere tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale.

In Italia, a differenza di altri Paesi, l'adozione legittimante non è permessa né alle coppie conviventi né alle persone singole cui però è consentita l'adozione in casi particolari (leggi in seguito).

• Oltre alla condizione oggettiva della sussistenza del vincolo matrimoniale, i soggetti interessati all'adozione devono possedere la capacità di educare, istruire e mantenere un bambino, nonché un'attitudine affettiva.

• La differenza minima di età tra adottante e adottato deve essere di diciotto anni, mentre la differenza massima di quarantacinque. Considerando la centralità del minore, è previsto comunque che i limiti di età degli aspiranti genitori adottivi possano essere derogati dal competente Tribunale per i Minorenni.


E SE ANCHE UN SINGLE STESSE PENSANDO DI ADOTTARE?


Il desiderio di adottare un bambino non è proprio solo delle coppie. Esiste un altro tipo di adozione, attivabile quando quella legittimante (o tradizionale) non è possibile. Si tratta dell'adozione in casi particolari che, come dice la stessa definizione, non rappresenta la normalità ma un'eccezione alla regola.

La normativa di riferimento precisa innanzitutto che questa forma di adozione può essere attivata anche quando, in assenza della condizione di abbandono, il minore non sia stato dichiarato in stato di adottabilità.

A differenza dell'adozione legittimante inoltre, gli aspiranti genitori adottivi non devono possedere requisiti particolari. Non è necessario quindi che siano uniti dal vincolo coniugale e pertanto possono presentare domanda anche le persone singole.


CHE DIFFERENZA C'E' TRA ADOZIONE TRADIZIONALE E ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI?


L'adozione in casi particolari rappresenta in un certo senso una misura di correzione alla rigidità delle norme in tema di adozione tradizionale, prevista soprattutto per rendere sicuro e stabile il rapporto tra il minore e l'adulto che di fatto si occupa di lui.

La differenza rispetto all'adozione tradizionale è che in questa forma di adozione, il nuovo rapporto che si viene a creare non sostituisce quello precedente tra il minore e la sua famiglia di origine bensì si aggiunge a quello pre-esistente, di modo che il bambino adottato non perda a livello giuridico la precedente relazione ma ne acquisisca una nuova.

Di conseguenza l'adottato mantiene i diritti e i doveri rispetto alla famiglia di origine e conserva l'essere figlio rispetto ai propri genitori biologici, aggiungendovi l'essere anche figlio adottivo. Ciò nonostante, il genitore adottivo assume i medesimi doveri del genitore biologico.


A CHI CI SI RIVOLGE PER ADOTTARE UN BAMBINO?


La domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ed ha una validità di tre anni scaduti i quali può essere rinnovata. E' consentita la presentazione di più domande anche successive a più tribunali minorili, a condizione che di ciò siano informati tutti i tribunali coinvolti.

Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di valutare la capacità della coppia di adottare e tale accertamento viene condotto oltre che attraverso la conoscenza diretta della coppia convocata in udienza, anche per il tramite dell'attività dei Servizi socio-sanitari del territorio.

Una volta ricevuta la domanda, la raccolta degli elementi necessari inizia con un mandato che il Tribunale per i Minorenni conferisce ai ‘GIL' Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni formati da Assistenti Sociali e Psicologi della Asl e dei Comuni.

Questi professionisti sono coinvolti in tutto il percorso di adozione. I GIL Adozioni forniscono informazioni sull'adozione, sostengono le coppie in tutto il percorso e producono una dettagliata relazione psico-sociale per il Tribunale per i Minorenni in modo da fornire a quest'ultimo gli elementi necessari per procedere con la valutazione.

Il Tribunale competente, tenuto conto delle notizie acquisite, sceglierà tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di soddisfare le necessità del bambino.


L' ADOZIONE INTERNAZIONALE


Con tale definizione si intende l'adozione da parte di persone residenti in Italia di un minore il cui stato di abbandono è stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero.

L'adozione internazionale si colloca all'interno di un più ampio impegno di solidarietà tra Stati, al fine di garantire le migliori condizioni di vita a ciascun minore ovunque nel mondo.

La disciplina in materia di adozione internazionale è contenuta nella Legge n. 476 del 31 Dicembre 1998 che rappresenta la ratifica della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, stipulata a L'Aja il 29 Maggio 1983.

Ovviamente in questo caso la normativa di riferimento sarà, oltre quella italiana, anche quella dello specifico Paese di provenienza del bimbo.

I coniugi che intedono proporsi per questo tipo di adozione devono presentare una dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale presso il Tribunale per i Minorenni ove la coppia ha la residenza.

A seguito delle indagini dei Servizi territoriali e della valutazione del Tribunale per i Minorenni, la coppia aspirante riceverà un formale decreto di idoneità (o anche di non idoneità) e avrà, in caso di esito positivo, un anno di tempo per rivolgersi ad uno degli enti autorizzati per le adozioni internazionali e conferirgli incarico a curare la procedura di adozione presso il Paese estero.


CHE COSA SUCCEDE SE UN MINORE IN CASO DI ABBANDONO E' RICOVERATO IN OSPEDALE?


Il Servizio Sociale ospedaliero non può sostituirsi alla figura del Tutore nominato o tantomeno del Tribunale.

Il Servizio Sociale inoltre non è autorizzato a fornire informazioni relative ad un bambino in tutela, se non quelle riguardanti la normativa vigente in materia di adozione.

L'iter giuridico pertanto rimane invariato.

Il Servizio Sociale può fornire però le indicazioni contenute in questa ‘pillola': il primo riferimento rimane in ogni caso il tribunale dei Minori.

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